I suddetti atti inoltrati da parte dell’Agenzia delle Entrate sono consultabili presso:

  • sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • albo on line di questo Ente;
  • sede dell’Ufficio Provinciale – Territorio sito in via Corridoni 117/A –Pisa- dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30;

La Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali è resa disponibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione in Catasto per gli immobili in argomento, nel caso in cui abbiano osservazioni da formulare.

In caso di incoerenza – I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra.

Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.