IL SINDACO
RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ad oggi fino al 31 luglio 2021;
DATO ATTO che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
PRESO ATTO dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Salute in tema di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;
DATO ATTO altresì della normativa regionale intervenuta in materia, in particolare a mezzo delle ordinanze rese dal Presidente della Giunta Regionale;
VISTO il Dpcm 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146);
VISTO il Decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 117 del 18/05/2020;
DATO ATTO della collocazione del territorio in zona bianca a fronte della riduzione di trasmissioni dell’infezione da COVID-19 anche in seguito al consolidamento del piano vaccinale;
VALUTATO pertanto di disporre una graduale riapertura al pubblico degli uffici comunali al fine di coniugare l’esigenza di proseguire e rafforzare il regime di graduale ripresa delle attività e la salvaguardia dello svolgimento delle essenziali attività socio economiche con l’esigenza primaria di garantire adeguato contrasto al diffondersi del COVID-19 e adeguata protezione ai cittadini e tutela della salute pubblica quale bene primario essenziale ai sensi dell’art. 32 della Costituzione;
VISTO, in particolare, relativamente ai rapporti tra i diversi livelli di territoriali di governo, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in specie l’art. 3 del medesimo;
VISTO l’art 7 della L241/90 ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di urgenza e celerità di procedimento non è comunicato l’avvio del procedimento;
VISTO altresì l’art.50 del TUEL e successive modificazioni;
RITENUTO determinante agli effetti del contenimento del contagio l’osservanza della misura di distanziamento sociale prescritta e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine;
VISTI
– l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
-l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTI gli artt. 50 commi 2, 5 e 7 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l’emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;
DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell’Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per quanto contenuto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DALLE H. 10:30 ALLE H. 13 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’;
- RIMANE ALTRESI’ VIGENTE LA MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTO;
- L’accesso ai luoghi e l’utilizzo delle strutture fruibili dovrà avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa di riferimento, ovvero in particolare rispetto della distanza interpersonale e utilizzo delle mascherine protettive.
RICHIAMA
Al rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI (art. 1, comma 8, DL 33/2020);
La presente ordinanza ha validità dalla pubblicazione all’albo pretorio on line fino al 30/09/2021 salva modifica o revoca in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria.
Il mancato rispetto della presente Ordinanzaè sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di Legge previste dalla 1034/71; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
DISPONE
Che gli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza, ottemperino alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e si adoperino per l’esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento, inclusa la diffusione e pubblicità dei relativi contenuti.
L’invio a :
– Ill.mo Prefetto di Pisa;
– Regione Toscana;
– Provincia di Pisa;
– Polizia Municipale;
– Comando dei Carabinieri del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
– Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest;
– RSPP (Responsabile Servizi Protezione e Sicurezza) del Comune di Castelnuovo di Val di
Cecina;
– Uffici del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
– Segreteria del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina per la pubblicazione e pubblicità.
Castelnuovo di Val di Cecina, il 21 luglio 2021