Come noto, mediante la Legge 27 novembre 2020, n. 159 – che ha convertito il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 – sono state introdotte disposizioni che prorogano gli effetti degli atti amministrativi scaduti o in scadenza.

Si delineano, a tal proposito, le seguenti novità di rilievo:

  1. Gli atti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, al momento attuale, fino alla data del 29 luglio 2021;
  2. I provvedimenti ad effetto ampliativo e, dunque, anche i titoli di polizia, scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125) – e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tuttora validi e conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021 (comma 2-sexies dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020).Dalla data, quindi, del 29 luglio 2021 i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga;
  3. I documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 445/2000 aventi scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogati fino alla data del 30 aprile 2021.

La disciplina in argomento produce i sui effetti anche su alcune tipologie di documenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza ed equipollenti alla carta d’identità ai sensi dell’articolo 292 del R.D. n. 63511940, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un’amministrazione dello Stato.

Ci si riferisce in particolare ai libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d’armi ai sensi dell’articolo 61 del R.D. n. 635/ 1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all’articolo 71 del medesimo R.D.

Anche tali documenti, dunque, in quanto equipollenti alla carta d’identità, beneficiano del differimento della scadenza al 30 aprile 2021.