AIUTA IL TUO VICINO!!!

Questo il conto corrente della tesoreria comunale.
Abbiamo sempre dato prova di avere a cuore il valore della solidarietà. Ora vi chiedo di farlo per le persone che ci stanno vicine.
Con un bonifico su questo conto, in assoluta trasparenza e sicurezza, i soldi vanno direttamente ad implementare la cifra destinata ad erogare i BUONI SPESA per le persone della nostra comunità che necessitano di un aiuto.

IBAN IT32A 06370 70980 0000 10000930
CAUSALE: AIUTI SOCIALI

AVVISO IMPORTANTE – AIUTI SOCIALI

Il Governo ha disposto le modalità di erogazione dei BUONI SPESA per le persone in stato di bisogno.

Troverete nell’apposita sezione del sito comunale, tutte le informazioni necessarie, compreso il modulo da stampare per effettuare la richiesta.

Il modulo potrà essere riconsegnato con una fotocopia del documento di identità, sia per email, leggete l’avviso, sia manualmente nella cassetta della posta presso il Municipio.

Leggete attentamente, l’avviso ufficiale, il modulo di domanda, e il volantino con la descrizione sintetica.

PER OGNI DOMANDA DI CHIARIMENTO SONO ATTIVI DUE NUMERI DI TELEFONO APPOSITI.

 

IL SINDACO

Alberto Ferrini.

 

 

Bonus Alimentare Coronavirus: in attesa di indicazioni

Si comunica alla cittadinanza che il Comune, sta definendo le modalità e i criteri di accesso per il bonus alimentare in conseguenza della pandemia di coronavirus. Invitiamo quindi, fino a nuova comunicazione, a non telefonare e non inviare mail agli uffici comunali, dato che in questo momento non saprebbero come aiutarvi. Appena possibile sia su questo sito che direttamente dal Sindaco tramite canali social, verranno chiariti tutti i dubbi.

 

MEF – Pubblicato il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Roma, 30 marzo 2020 – È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

MEF – Sostegno ai lavoratori e garanzia dei redditi

Nessuno perderà il proprio posto di lavoro a causa dell’epidemia. Con uno stanziamento di 10,2 miliardi di euro viene garantita la tenuta dell’occupazione e dei redditi, potenziando l’intero impianto degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l’intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti. Analoga attenzione è rivolta a quelle condizioni lavorative che per la loro natura autonoma o atipica non hanno generalmente accesso ai principali ammortizzatori sociali. A tal fine si è intervenuti per assicurare un sostegno al reddito per i lavoratori non coperti dalla Cassa integrazione in deroga, come gli stagionali, inclusi quelli del settore del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori del settore dello spettacolo, i lavoratori a tempo determinato.

  • Con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro, la Cassa integrazione in deroga viene estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria.
  • Nel Fondo Integrazione Salariale che normalmente copre le aziende da 5 a 50 dipendenti si potrà prendere l’assegno ordinario in deroga tra i 5 e i 15 dipendenti con l’introduzione di una deroga al limite di tiraggio.
  • Indennizzo di 600 euro per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
  • Viene istituito un fondo ad hoc, il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’, da 300 milioni di euro per il sostegno a professionisti ordinisti e altri esclusi dall’indennizzo di 600 euro, per un totale di 500.000 persone. L’indennità di 600 euro è riconosciuta ai collaboratori sportivi, con uno stanziamento di 50 milioni di euro a copertura di una platea di circa 83.000 persone.
  • Vengono sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020 per i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal contratto, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fra cui il licenziamento per motivi economici.
  • Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro – Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.
  • Incentivi ai lavoratori – Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un incentivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati).
  • Viene previsto l’utilizzo degli operatori impiegati in servizi socio-assistenziali dei Comuni.
  • Disposizioni a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico: con uno stanziamento di circa 1,3 miliardi vengono previsti il congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo o, in alternativa, voucher da 600 euro (aumentato a 1.000 euro per sanitari pubblici e polizia) e il voucher per gli autonomi.
  • Incremento, in caso di handicap grave, fino a 12 giorni del permesso retribuito per i fruitori della legge 104.
  • Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile. Per il settore pubblico e per quello privato è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria sia equiparato alla malattia.

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MEF – Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

Con il decreto-legge appena approvato il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l’effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il proprietario di locali commerciali che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
  • Sospensione per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro – Versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo. In aggiunta, per i contribuenti delle 4 province più colpite (Piacenza, Lodi, Cremona, Bergamo) sospensione dell’IVA a prescindere dal fatturato.
  • Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
  • Viene sospeso il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse.
  • Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile.
  • Sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro.
  • Incentivi ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro.
  • Sospensione dei termini per le attività di Agenzia entrate;
  • Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.
  • Donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99, che disciplina le disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
    La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.
  • Affitti commerciali – A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
  • Vengono sospesi i termini del processo tributario.
  • Slitta dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica
  • Si sposta dal 28 al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.
  • Prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
  • Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

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