Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria, chiusura parchi pubblici e impianti sportivi e chiusura ai visitatori alla RSA nel Capoluogo.

IL SINDACO

PRESO ATTO dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Salute in tema di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

Visto, in particolare, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020; sopra citato abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile 2020, imponendo misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino alla data del 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” Considerato che l’articolo 1, comma 1, lettera f) del citato DPCM 10 aprile 2020 vieta lo svolgimento dell’attività ludica o creativa all’aperto e consente lo svolgimento di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;

Visto l’ordinanza del presidente della Giunta Regionale n°46 del 29 Aprile 2020;

Visto l’art 7 della L241/90 ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità di procedimento non è comunicato l’avvio del procedimento;

Visto altresì l’art.50 del TUEL e successive modificazioni;

Ritenuto determinante agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale almeno di1,8 metri e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

Ritenuto che l’ampliamento della possibilità di spostamento nel rispetto delle sopra citate modalità, risponde ad esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e del benessere psico-fisico dei minori

Considerato, pertanto, che per non determinare conseguenze negative a danno della salute di tutti i cittadini e del benessere psico-fisico dei minori sia opportuno consentire per l’attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta al di fuori dei centri abitati anche  con mezzi di trasporto personali , nell’ambito del territorio comunale in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;

Considerato opportuno disporre il divieto d’accesso ai parchi pubblici nei centri abitati nonché degli impianti sportivi nel Capoluogo e nelle frazioni, come di seguito dettagliato. Permane il divieto fino a nuove disposizioni per i visitatori alla RSA in Castelnuovo Val di Cecina, compresi i congiunti;

 

ORDINA

1.Per quanto contenuto in premessa è vietato l’accesso ai parchi pubblici nonché all’area degli impianti sportivi, campo da Tennis e pista di Pattinaggio nel Capoluogo ,e nelle aree degli impianti sportivi nelle frazioni;

2.E’ consentito per l’attività motoria svolgere corse e passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta fuori dal centro abitato. Lo spostamento è consentito anche con mezzi propri, nell’ambito del territorio comunale e in modo individuale. I genitori con figli minori, gli accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o soggetti residenti nella stessa abitazione, possono spostarsi con mezzi propri congiuntamente.

3.nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 2 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8metri

  1. Per le attività motorie in bicicletta è ammesso altresì lo spostamento in auto con bicicletta al seguito, fino al luogo prescelto nell’ambito del territorio comunale.
  2. E’ fatto divieto per i visitatori , compresi i congiunti l’ingresso alla RSA in Castelnuovo di Val di Cecina.

 

La presente ordinanza ha validità dal 1 maggio e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previstodall’articolo 4 del d.l.19/2020;

 

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di Legge previste dalla 1034/71,in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

 

 

DISPONE

L’invio a :

Ill.mo Prefetto di Pisa;

Alla Segreteria del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina per la pubblicazione e pubblicità;

Alla Polizia Municipale

Al Comando dei Carabinieri del Comune di Castelnuovo di al di Cecina

Castelnuovo di Val di Cecina, il 30 Aprile 2020

 

 

Il Sindaco