Il Consiglio dei Ministri ha stabilito la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ‘Cura Italia’.

Ci sarà, quindi, più tempo per rinnovare la carta d’identità o gli altri documenti di riconoscimento in scadenza. La finalità è quella di venire incontro alle difficoltà di spostamento e ridurre, o meglio, eliminare gli assembramenti negli uffici anagrafici comunali in tutta Italia, che comporterebbero rischi di diffusione del contagio.

Il decreto legge prevede perciò che i documenti di riconoscimento “rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” restano validi fino al 31 agosto 2020.

In riferimento alla carta d’identità, “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Solamente per la finalità d’espatrio, quindi, non è prevista nessuna estensione.

Allo stesso modo sono sospesi i termini di tutti i procedimenti amministrativi in corso fino al 15 aprile 2020.

Di seguito il testo degli articoli 103 e 104 del Decreto “Cura Italia” (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18):

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

  1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
  2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Omissis…

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

  1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.