Il S.I.T. è introdotto dagli art. 54bis e 55 della Legge Regionale 65/2014:
Art. 54 bis
Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (348)
- Al fine di supportare l’attuazione delle politiche e l’attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale come definito all’articolo 3, è istituito il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale”.
- Per sistema regionale si intende il complesso delle infrastrutture, dei modelli di interoperabilità e delle procedure informatiche che hanno rilievo per l’esercizio delle funzioni nella materia del governo del territorio.
- Sono componenti strutturali del sistema regionale l’infrastruttura per l’informazione territoriale e la piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio.
- L’infrastruttura per l’informazione territoriale costituisce il riferimento conoscitivo unitario a supporto dell’elaborazione, della valutazione e del monitoraggio degli atti di governo del territorio.
- Il sistema di gestione degli atti di governo del territorio è la piattaforma unica dei procedimenti amministrativi inerenti agli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti istituzionali di cui all’articolo 8.
- La piattaforma di cui ai commi 3 e 5 è istituita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 55
Infrastruttura per l’informazione territoriale(349)
- Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l’insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e delle sue risorse.
- Secondo quanto previsto dall’articolo 56, nell’ambito dell’infrastruttura si provvede all’organizzazione dell’informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l’accessibilità a tutti i soggetti interessati.
- L’infrastruttura per l’informazione territoriale è costituita da:
- a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata “BIT”;
- b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all’accesso e all’utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).
- Le componenti fondamentali della BIT sono:
- a) i dati di base derivanti dall’attività di telerilevamento di cui all’articolo 55 bis;
- b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala a 1:2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);
- c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3;
- d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.
- Al fine di agevolare la fruibilità, l’interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:
- a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
- b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;
- c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
- d) diritti e limitazioni d’uso dei dati.
- L’infrastruttura per l’informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT.