Redione Toscana, Ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:
- condizioni di spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole amatoriali:
lo spostamento per lo svolgimento di attività agricole amatoriali può essere effettuato esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:
a)che avvengano non più di una volta al giorno;
b)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
c)che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati
- condizioni per il controllo e contenimento della fauna selvatica:
a) al fine di assicurare continuità agli interventi di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all’articolo 3 della l.r. 70/2019, gli interventi dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e
pertanto tramite la cattura o in forma singola;
b) lo spostamento delle guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;
c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all’art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94;
d) i capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 3527 del 5 marzo 2020.
- Condizioni per attività selvicolturali:
a) al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell’assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno è disposta la proroga del periodo di taglio per il periodo di 15 giorni con riferimento alla scadenza di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) del d.p.g.r.
48/2003;
b) lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività selvicolturali libere può essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
1)che avvengano non più di una volta al giorno;
2)che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare.